Lo Statuto

Statuto dell’associazione “Amici di Cesarino”

Art. 1 – Denominazione.

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile agli articoli 36 e seguenti e dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) è costituita l’Associazione senza fine di lucro che assume la denominazione di 

“Amici di Cesarino”,

che sarà integrata in “Amici di Cesarino Ente del Terzo Settore”, o in breve “Amici di Cesarino ETS”, a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 – Principi e scopo. Oggetto sociale e attività istituzionali

Principi e scopo

L’Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 

In particolare, l’Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi. 

Oggetto sociale e attività istituzionali

L’Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone: 

l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L’Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, si propone di: 

– organizzare incontri, webinar, seminari, percorsi di studio in presenza e da remoto, per promuovere la formazione e l’accrescimento di nuovi amministratori locali, con particolare attenzione ai giovani. Coinvolgere e dialogare con soggetti attivi nell’ambito culturale, universitario e imprenditoriale.

– organizzare concorsi e premi per valorizzare l’attività degli amministratori o di particolari figure che si siano distinte in diversi campi e settori della società. 

L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Si avvarrà di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, con gli enti locali, anche con la stipulazione di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi connessi o analoghi ai propri.

Nel perseguire i suoi scopi, l’Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

Art. 3 – Sede

L’Associazione ha sede legale e amministrativa in Lazzate Via Milano 8. Con deliberazione da adottarsi a cura dell’Assemblea dei soci, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull’intero territorio nazionale e all’estero, nelle quali verrà nominato un referente. 

La variazione di sede legale, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

L’Associazione 

Art. 4 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e si estinguerà:

a) Quando lo scopo è stato raggiunto, o è divenuto impossibile;

b) Per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo, seguirà le indicazioni di cui all’articolo 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 5 – Soci

L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all’Associazione, versando la relativa quota sociale, e che vengono accettati come tali dal Consiglio direttivo. 

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. 

Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. 

Ogni associato ha un voto. Vige il principio del voto singolo. Non sono ammesse deleghe.

Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.  La qualifica di Socio si perde per:

– recesso;

– decesso;

– radiazione.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio. 

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell’Associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio direttivo ed effettivamente sostenute.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata A.R., o modalità equivalente, al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

La radiazione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell’Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomanda A.R., o modalità equivalente, ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata A.R., o modalità equivalente, inviata al Presidente dell’Associazione. Il ricorso verrà discusso dall’assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall’assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.

Il Consiglio direttivo, di sua iniziativa, o su segnalazione di un associato, potrà ammettere, a suo insindacabile giudizio, soci onorari, denominati ‘Ambassador’, che si siano distinti in modo particolare nell’ambito delle discipline economiche, giuridiche, finanziarie, amministrative, politiche e istituzionali.

Art. 6 – Doveri degli associati.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell’accettazione dell’iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 30 aprile di ogni anno.

Tutti i soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L’Associazione può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale retribuita anche ricorrendo ai propri associati.

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici, quali PEC, contenente i propri dati indentificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone di perseguire e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. All’atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione del contributo annuo.

L’inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio direttivo di escludere il socio. L’esercizio dei diritti del socio e l’accesso all’attività sociale sono subordinati all’effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo ovvero dallo Statuto. Il recesso comunicato dopo la data dell’Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno.

Art. 7 – Organi Sociali

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei soci;

– il Presidente;

– il Consiglio Direttivo;

– il Comitato Scientifico;

– il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore Unico, ove previsto dalla normativa.

A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive. Si stabiliscono i seguenti principi:

a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;

b) principio del voto singolo;

c) sovranità dell’assemblea dei soci;

d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Le cariche associative sono a titolo gratuito.

Art. 8– L’Assemblea dei Soci.

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci. 

L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. Nelle assemblee dei soci deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

L’Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo (per legge 20 C.C.) dei soci. 

La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso scritto, anche tramite email, inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all’indirizzo mail indicati nel Libro dei Soci.

L’Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell’adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L’Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Europa, e la stessa può essere tenuta in audio-video conferenza.  L’Assemblea ordinaria delibera:

– le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

– l’elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;

– l’elezione dell’Organo di Revisione;

– l’approvazione del rendiconto contabile- economico- finanziario di fine anno associativo; 

– la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;

– sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. 

In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L’Assemblea straordinaria delibera:

– sulle richieste di modifica dello Statuto;

– sullo scioglimento dell’Associazione;

– sulla nomina del liquidatore.

Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Decisioni dell’Assemblea dei soci.

Art. 9 – Consiglio Direttivo.

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, sempre e comunque in numero dispari. 

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

I membri del consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese. 

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese (a maggioranza semplice dei presenti) a maggioranza assoluta dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio direttivo redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci; accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci; determina le quote associative, adotta provvedimenti disciplinari; predispone  il bilancio preventivo e il rendiconto contabile annuale; predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento e l’operatività dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo essere stato portato a loro conoscenza, cura gli affari di ordine amministrativo.

Il Consiglio direttivo elegge, al suo interno, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie. 

Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

I membri così eletti dureranno in carica fino alla prima assemblea dei soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio direttivo è convocato mediante comunicazione scritta, email o messaggistica, da effettuarsi a cura del Presidente, almeno 3 giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, anche in audio-videoconferenza, sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all’assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci, a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti. 

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento. 

Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto il Consiglio direttivo e sono rieleggibili.

Art. 11 – Organo di Revisione

L’Organo di Revisione è nominato dall’assemblea a maggioranza semplice, qualora sia stabilito da norme cogenti.

È composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L’Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 12 – Comitato scientifico

Il Comitato scientifico, che non è un organo direttivo dell’Associazione, è costituito da esperti con competenze specifiche in grado di consentire all’Associazione il conseguimento delle proprie finalità statutarie.

Il Comitato scientifico ha lo scopo di progettare le iniziative culturali e l’attività di ricerca per la promozione e lo sviluppo dell’Associazione, proponendole al Consiglio Direttivo.

Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di componenti, anche facenti parte del Consiglio Direttivo, fino ad un massimo di 10 stabilito di volta in volta dall’assemblea dei soci, assicurando un’adeguata rappresentanza agli esperti designati dai soci.

Il Comitato nomina un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario tecnico che non hanno la rappresentanza legale, fiscale ed amministrativa dell’Associazione.

Il Presidente ha competenze scientifico-tecniche ed ha il compito di sottoporre al Comitato le proposte ed i progetti relativi all’attività dell’Associazione, convoca e presiede il Comitato e relaziona annualmente all’assemblea degli associati, ed occorrendo al Consiglio direttivo, sulle attività poste in essere e dei progetti e su quant’altro inerente gli aspetti scientifici, tecnici e culturali.

Il Vice Presidente ha le stesse attribuzioni del Presidente nel caso di sua assenza e/o impedimento o se viene delegato dal Presidente.

Il Segretario scientifico assiste il Presidente.

Il Comitato scientifico si riunisce almeno tre volte all’anno convocato dal Presidente con lettera raccomandata, email o messaggistica, spediti ai componenti del Comitato almeno cinque giorni prima della riunione.

I componenti del Comitato scientifico durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 13 – Risorse economiche.

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative annuali e contributi dei soci;

b) contributi di privati e imprese;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici; 

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;

f) entrate derivanti da raccolte di fondi;

g) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Art. 14 – Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 15 -Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito   rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 16 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra soci, ovvero tra soci e Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dall’Assemblea dei soci. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori. 

Art. 17 – Bilancio di esercizio e relazione di missione

L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.  Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell’Associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l’approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell’assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Art. 18– Intrasmissibilità della quota associativa.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 19 – Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 20 – Scioglimento.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.  In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede ad una seconda convocazione.

In seconda convocazione, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti secondo la normativa prevista dal Codice del Terzo settore.

Art. 21 – Completezza dello Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.